Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009. 53 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli oggetti d'arte e di antichita' non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all'articolo 23, ne facenti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all'articolo 2, non potranno alienarsi senza l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
tolto: Al divieto di detto Ministero si applichera' la disposizione dell'articolo precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art4 · fonte del testo