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[1]Nessuno puo' conseguire la promozione ad un grado se non e' riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne gli uffici.
[2]Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
