Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
tolto: 1° aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore e' portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;
tolto: 2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.
tolto: La data e la sede di anzianita' degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di eta' o di anzianita', essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art2 · fonte del testo
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