Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1923 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

tolto: 1° aver compiuto il 19° anno di eta' e non superare il 28°. Pero' il limite superiore e' portato a 36 anni per la nomina dei sottufficiali a sottotenente nelle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi amministrativi, e per la nomina a maestro direttore di banda;

tolto: 2° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono inoltre dimostrare di esser liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono.

tolto: La data e la sede di anzianita' degli allievi degli Istituti militari, i quali non abbiano potuto, per ragione di eta' o di anzianita', essere nominati sottotenenti insieme al rispettivo corso, sono stabilite in modo da far loro riprendere nel corso il posto che avrebbero dovuto occupare secondo la loro classificazione finale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art2 · fonte del testo

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