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((Fermo restando il disposto di cui all'art. 13 della presente legge, l'avanzamento al grado di tenente colonnello ha luogo secondo l'ordine di anzianita' fra i maggiori del rispettivo ruolo che siano ritenuti assolutamente distinti per carattere, capacita' professionale, qualita' militari e cultura)).
Testo in vigore dal 11 settembre 1925 al 16 dicembre 2009
