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[1]La designazione alla carica di comandante di corpo di armata e' fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento, nei modi contemplati dall'art. Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito, e cioe' del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei CC. RR., degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di Stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.

[2]Vi interverra' inoltre il ministro, pero' senza voto.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 25 agosto 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art18 · fonte del testo

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