Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La designazione alla carica di comandante di corpo di armata e' fatta dal ministro, su proposta della Commissione centrale d'avanzamento, nei modi contemplati dall'art. Il ministro fa la designazione alle altre alte cariche dell'esercito, e cioe' del capo di stato maggiore dell'esercito, dei comandanti di armata, del comandante generale dei CC. RR., degli ispettori generali di cavalleria, artiglieria e genio e del presidente del tribunale supremo di guerra e marina, udito il parere consultivo della Commissione centrale, composta per questi casi del capo di Stato maggiore dell'esercito e dei generali designati per il comando di una armata.
[2]Vi interverra' inoltre il ministro, pero' senza voto.
[3]6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194
6Il Decreto Luogotenenziale 8 agosto 1915, n. 1194 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In tempo di guerra la Commissione centrale di avanzamento prescritta dagli articoli 16 e 18 della legge 8 giugno 1913, n. 601, modificata dalla legge 21 marzo 1915, n. 301, non viene convocata; ed alle sue deliberazioni sono sostituiti i giudizi espressi circa l'idoneita' all'avanzamento o circa l'idoneita' ad un comando di corpo d'armata dal comandante di corpo d'armata e dalle altre piu' elevate autorita' gerarchiche dell'ufficiale da esaminare. A questi giudizi si aggiunge quello dei comandanti generali di artiglieria e del genio, del comandante del corpo di cavalleria, del comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali, degli ispettori delle costruzioni di artiglieria, di sanita' militare e dei servizi di commissariato, quando si tratti dell'idoneita' all'avanzamento in una delle armi od in uno dei corpi cui essi sovraintendono". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per la idoneita' alle cariche indicate nella seconda parte del predetto art. 18 tiene luogo del parere della Commissione centrale di avanzamento il parere espresso dal comandante d'armata da cui dipende l'ufficiale da esaminare e dal capo di stato maggiore dell'esercito".
Testo in vigore dal 25 agosto 1915 al 16 dicembre 2009
