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[1]Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, e' definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneita', od a rinuncia, non motivati da temporanea infermita'.
[2]Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1ª e la 2ª sia interceduto un giudizio d'idoneita' all'avanzamento.
[3]Nei gradi successivi e' escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunziato al grado superiore, purche' il giudizio di non idoneita' o la rinuncia non derivino da motivi di salute.
[4]La mancata designazione a comandante di corpo di armata equivale all'esclusione dall'avanzamento. Fanno eccezione il primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, il presidente del tribunale supremo di guerra e marina, il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e gli ispettori generali d'artiglieria e del genio, pei quali ultimi due e' pero' necessaria la riconosciuta idoneita' alle mansioni loro spettanti presso l'esercito mobilitato.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 8 agosto 1925
