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[1]Per la promozione ai vari gradi, sino a quello di tenente colonnello compreso, e' definitivamente escluso dall'avanzamento l'ufficiale che, in occasione della formazione dei quadri annuali normali di avanzamento, non venne inscritto per due volte consecutive nel quadro rispettivo, in seguito a giudizio di non idoneita', od a rinuncia, non motivati da temporanea infermita'.
[2]Le due esclusioni dal quadro di avanzamento non possono determinare l'esclusione definitiva quando tra la 1ª e la 2ª sia interceduto un giudizio d'idoneita' all'avanzamento.
[3]Nei gradi successivi e' escluso definitivamente dall'avanzamento l'ufficiale giudicato una sola volta non idoneo o che abbia rinunziato al grado superiore, purche' il giudizio di non idoneita' o la rinuncia non derivino da motivi di salute.
[4]((Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneita' per il grado del quale sono rivestiti, debbono essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o comunque dispensati dal servizio attivo permanente, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. E' fatta eccezione per i generali di corpo d'armata, che, pur quando siano esclusi definitivamente dall'avanzamento, non cessano di far parte dell'Esercito permanente, finche' conservino la idoneita' per il loro grado; idoneita' sulla quale dovra' annualmente pronunciarsi la Commissione centrale d'avanzamento con giudizio non motivato ed insindacabile)).
Testo in vigore dal 8 agosto 1925 al 16 dicembre 2009
