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[1]I sottotenenti possono essere tratti dalle categorie sottoindicate:

[2]1° allievi delle scuole militari destinate al reclutamento degli ufficiali, che abbiano ultimato con esito favorevole le scuole stesse;

[3]2° sottufficiali con anzianita' di sottufficiale di almeno quattro anni, che abbiano compiuto con successo il corso speciale di studi presso la scuola militare;

[4]3° marescialli, che siano riconosciuti per contegno, carattere, autorevolezza e capacita' professionale, da accertarsi con apposito esperimento, idonei ad adempiere le funzioni di sottotenente nella propria arma, senza essere obbligati a compiere il corso speciale;

[5]4° sottotenenti di complemento provvisti di licenza liceale o di Istituto tecnico, che abbiano compiuto un servizio effettivo di sei mesi almeno come ufficiali di complemento, ed abbiano superato appositi esami equivalenti a quelli stabiliti per la promozione a sottotenente degli allievi della scuola militare per quelli di fanteria, cavalleria e di artiglieria, o dell'Accademia militare per quelli del genio.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 15 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art3 · fonte del testo

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