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[1]Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento nei corpi sanitario o veterinario e' necessario soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 e possedere la laurea in medicina o zooiatria.

[2]Possono inoltre conseguire tale nomina i sottotenenti di complemento di qualsiasi arma o corpo che abbiano conseguito la laurea in medicina o zooiatria.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art33 · fonte del testo

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