Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Nel primo anno successivo alla data della presente legge avranno facolta' di presentarsi all'esperimento a scelta, di cui all'art. 9, soltanto i capitani che abbiano almeno otto anni di grado, ed i capitani medici e veterinari entrati nel primo quarto del ruolo rispettivo.
[2]Nei cinque anni successivi alla data della presente legge potranno presentarsi agli esperimenti a scelta anche i capitani che non abbiano compiuto presso le truppe il tempo prescritto dall'articolo 9, a condizione che prestino servizio a un reggimento o un reparto autonomo almeno dal 1° gennaio successivo alla data della legge.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
