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[1]Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri Reali e del corpo sanitario e veterinario, e' devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.
[2]In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sara' alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.
[3]Cosi' pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in piu' della proporzione normale stabilita.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 15 febbraio 1923
