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[1]Un quarto dei posti di ufficiali subalterni che si rendono vacanti durante l'anno complessivamente nei vari ruoli, esclusi quelli dei carabinieri Reali e del corpo sanitario e veterinario, e' devoluto ai sottufficiali, gli altri tre quarti sono devoluti agli allievi della scuola ed accademia militare ed ai sottotenenti di complemento, di cui ai nn. 1 e 4 dell'art. 3.

[2]In difetto di sottufficiali promovibili a sottotenente, la proporzione sopra stabilita sara' alterata a favore delle altre categorie indicate all'art. 3.

[3]Cosi' pure quando si verificasse difetto nel numero degli aspiranti alla nomina di sottotenente nelle categorie indicate ai nn. 1 e 4 dell'art. 3, potranno essere promossi sottufficiali in piu' della proporzione normale stabilita.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 15 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art4 · fonte del testo

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