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[1]I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialita' treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.
[2]La loro anzianita' viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 15 febbraio 1923
