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[1]I sottotenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati quelli della specialita' treno e quelli provenienti dai marescialli di cui al n. 3 dell'art. 3), non possono essere promossi tenenti se non hanno superato gli esami finali delle rispettive scuole di applicazione.

[2]La loro anzianita' viene determinata dall'ordine di classificazione ottenuto all'uscita da dette scuole.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 15 febbraio 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art6 · fonte del testo

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