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[1]I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.

[2]Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1910, numero 443.

Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art8 · fonte del testo

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