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[1]I tenenti d'artiglieria possono essere promossi a scelta nel ruolo tecnico in misura non superiore al quarto delle vacanze che si verificano in detto ruolo, sulla base dei risultati del corso superiore tecnico, e secondo norme da determinarsi per decreto Reale.
[2]Entro tale limite la promozione a scelta dei tenenti nel ruolo tecnico avviene in base all'art. 4 della legge 10 luglio 1910, numero 443.
Testo in vigore dal 28 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
