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[1]((Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioni, al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; pero' nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta e' di un terzo.

[2]Per ottenere l'avanzamento ad anzianita', i capitani devono aver superati esperimenti determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascuna arma.

[3]Per ottenere l'avanzamento a scelta, i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Reale, i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianita'.

[4]Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in ciascun anno promossi per ordine di anzianita' nel limite dei posti riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza saranno, a mano a mano, promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

[5]I capitani medici o veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

[6]I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggiore, che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443)).

Testo in vigore dal 11 aprile 1915 al 19 marzo 1923

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 aprile 1915

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1913 al 11 aprile 1915. 22 parole tolte, 18 parole aggiunte in 6 capoversi.

Fino alla concorrenza di un sesto dei posti disponibili, le promozioniaggiunto: , al grado di maggiore in ogni ruolo possono aver luogo a scelta; pero' nei corpi sanitario e veterinario l'aliquota che puo' essere riservata all'avanzamento a scelta e' di un terzo.

Per ottenere l'avanzamento ad anzianita'aggiunto: , i capitani devono aver superati esperimenti tolto: da determinarsi aggiunto: determinati con decreto Reale e che dovranno essere in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a tolto: ciascun'arma aggiunto: ciascuna arma.

Per ottenere l'avanzamento a sceltaaggiunto: , i capitani devono presentarsi ad un esperimento in base a programmi da determinarsi con decreto Realeaggiunto: , i quali saranno in parte comuni a tutte le armi, ed in parte speciali a ciascun'arma, come per l'avanzamento ad anzianita'.

tolto: Saranno ammessiaggiunto: Possono concorrere all'esperimento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda, che siano proposti dalle Commissioni d'avanzamento di tolto: primo aggiunto: 1° grado, e che abbiano almeno sette anni di grado. Inoltre gli aspiranti dovranno aver tolto: prestato servizio nei reggimenti o riparti autonomi di truppa, col grado di capitano, almeno aggiunto: tenuto lodevolmente il comando di un reparto della propria arma, per due anni, se di stato maggiore o del genio, e per tolto: cinque aggiunto: tre anni, se di fanteria, cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente). Gli idonei saranno in … riservati in ogni ruolo alle promozioni a scelta; quelli che risultassero in eccedenza sarannoaggiunto: , a mano a manoaggiunto: , promossi in seguito, in concorrenza con quelli che supereranno l'esperimento negli anni successivi.

I capitani medici tolto: e aggiunto: o veterinari potranno presentarsi all'esperimento a scelta appena entrati nel primo terzo del ruolo rispettivo.

I capitani del ruolo tecnico d'artiglieria, entro il limite di un sesto delle promozioni a maggioreaggiunto: , che avvengono in tale ruolo, saranno promossi a scelta secondo l'art. 4 della legge 10 luglio 1910, n. 443.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-08;601~art9 · fonte del testo

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