Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1904 al 30 giugno 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Nel termine di anni 3 dalla promulgazione della presente legge, in tutti i comuni dove i corsi elementari superiori maschili e femminili siano completi fino alla 5ª classe, si istituira' una sesta classe, riducendo a tre le ore giornaliere obbligatorie di lezione tanto nel 5° che nel 6° corso, oltre le ore destinate agli esercizi ginnastici e alle materie facoltative.

[2]I due corsi saranno affidati ad un solo insegnante e sara' applicabile la disposizione dell'art. 6. Le lezioni non saranno mai serali ne' festive. Nello stabilire gli orari si avra' riguardo alla condizione della maggior parte degli alunni, tenuto conto delle specialita' dei vari luoghi.

[3]Saranno materie d'insegnamento della 5ª e 6ª classe: l'italiano; nozioni di storia civile d'Italia del XIX secolo, anche in relazione ai fatti economici; nozioni delle istituzioni civili dello Stato e di morale civile; la geografia generale ed economica, in particolare d'Italia; la aritmetica e nozioni di geometria e di contabilita' pratica ad economica domestica; nozioni di scienze naturali, fisiche ed igiene; la calligrafia e il disegno. Nelle classi femminili si aggiungono i lavori donneschi.

[4]Il canto, il lavoro manuale e l'agraria, e anche altri insegnamenti che rispondano a speciali bisogni locali, potranno essere istituiti dai comuni su approvazione del consiglio provinciale scolastico, sempreche' i maestri abbiano la relativa idoneita', e siano impartiti in ore e con retribuzioni aggiuntive.

[5]Rispettando lo stato transitorio per il triennio, di cui al primo comma del presente articolo, la licenza della scuola primaria si consegue al termine del 6° anno di studio. La tassa di diploma e' di lire cinque.

[6]Il Ministero della pubblica istruzione, visti gl'insegnamenti obbligatori e facoltativi impartiti in ciascuna scuola elementare superiore, ed ove ne riconosca l'equivalenza, potra' consentire che il diploma di licenza elementare conseguito dopo il 6° anno di studio, sia titolo di ammissione alla seconda classe della scuola tecnica, salvo il pagamento di una sopratassa di lire 25.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 30 giugno 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art10 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari