Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1924 al 16 dicembre 2009. 171 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Oltre i casi di classi multiple o alternate attualmente esistenti, potra' il comune affidare l'insegnamento, in orari diversi, di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, obbligatorie o facoltative, anche se appartengono l'una al corso inferiore e l'altra al corso superiore, allo stesso insegnante, a condizione che all'insegnante incaricato delle due classi o sezioni si corrispondano in piu' i due quinti dello stipendio stabilito dalla legge o dal comune per la nuova classe affidatagli e che il numero delle ore di insegnamento delle due classi sia di sei con un opportuno intervallo, che verra' stabilito dal consiglio provinciale scolastico.
tolto: Nei casi in cui il comune sia sussidiato per il pagamento degli stipendi dallo Stato, questo concorrera' proporzionalmente in tale aumento di due quinti.
tolto: Non potra' procedersi all'applicazione della presente disposizione nel caso di creazione di nuove classi dello stesso grado di quelle gia' esistenti, senza previo rapporto dell'ispettore scolastico, il quale dovra' verificare se concorrano effettivamente le condizioni imposte dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art6 · fonte del testo
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