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[1]Nei comuni nei quali sono istituite scuole per adulti analfabeti ai sensi dei precedenti articoli esse sono aperte a coloro che, non piu' obbligati per ragione di eta' alla scuola elementare pubblica diurna, tuttavia non sappiano leggere e scrivere.
[2]Sono poi obbligati a frequentarle tutti i giovani analfabeti che abbiano concorso alla leva e siano assegnati alla terza categoria o dichiarati rivedibili o riformati per un motivo che non importi assoluta inabilita' fisica o intellettuale.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
