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[1]Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso di armi e' sottoposta alla condizione che il richiedente stenda la domanda e apponga di suo pugno, e alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza che certifichera' il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e poi al foglio del permesso.

[2]Alla stessa condizione e' sottoposta la concessione della licenza d'esercizio o rivendita per i nati dopo il 1890.

[3]Per i nati nel 1900 in poi si dispone che sia vietata l'ammissione in qualita' di salariati agli uffici delle amministrazioni pubbliche o di enti morali a coloro che non abbiano conseguito il certificato di proscioglimento.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art16 · fonte del testo

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