Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009. 126 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del consiglio provinciale scolastico, e della giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualita' dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1. In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune puo' ricorrere alla IV sezione del consiglio di Stato, la quale decidera' anche in merito.
tolto: Il ricorso e' sospensivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art17 · fonte del testo
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