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[1]I comuni, i quali si trovino in condizioni finanziarie tanto deficienti da non potere, malgrado le agevolezze risultanti dagli articoli 5, 6, 7 e 10 della presente legge, sostenere l'onere di nuovi corsi elementari superiori obbligatori per tutti i chiamati alla scuola pubblica, potranno, in seguito al parere favorevole del consiglio provinciale scolastico, e della giunta provinciale amministrativa, ottenere dal Ministero dell'istruzione che nel loro territorio sia dichiarata sospesa in tutto o in parte l'attualita' dell'obbligo dell'istruzione elementare superiore proclamato coll'art. 1. In caso di diniego del Ministero o nel caso in cui il Ministero non emani la propria decisione nel termine di sei mesi, il comune puo' ricorrere alla IV sezione del consiglio di Stato, la quale decidera' anche in merito.
[2]Il ricorso e' sospensivo.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
