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[1]L'elenco dei fanciulli obbligati per ragione di eta' a frequentare la scuola pubblica, disposto dall'art. 3 della legge 15 luglio 1877, numero 3961, dovra' pubblicarsi e tenersi affisso all'albo pretorio per la durata di un mese prima dell'apertura delle scuole. All'apertura delle scuole, constata la non presentazione di fanciulli obbligati, il sindaco, dopo avere avvertito i genitori o i tutori con avvisi individuali, ne dispone la ricerca, per accertare o la negligenza, ai fini dell'ammonimento e dell'applicazione delle penalita' sancite dalla ripetuta legge 15 luglio 1877, o lo stato di poverta', ai fini dell'assistenza scolastica di cui all'art. 4.
[2]Anche i maestri e i direttori spediranno periodicamente analoghi avvisi individuali ai genitori e tutori dei fanciulli negligenti.
[3]Qualora gli avvisi siano spediti per posta godranno la franchigia.
[4]Entro il marzo del 1905 il Governo del Re emanera' il regolamento prescritto dall'art. 4 della legge 15 luglio 1877, n. 3961.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1924 al 8 febbraio 1924
