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[1]Gli insegnanti delle scuole classificate urbane, che godono gli attuali stipendi minimi legali, ai quali l'applicazione della nuova tabella conferira' un aumento di stipendio inferiore alle lire 100 annue e quelli delle scuole classificate rurali, che avranno un aumento inferiore alle lire 125 annue, riceveranno la differenza a titolo di maggiore assegno personale, da conseguirsi anch'esso in un biennio come nell'articolo precedente.
[2]Tale assegno personale non sara' produttivo di pensione.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
