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[1]Lo Stato rimborsera' ai comuni la maggiore spesa che dovranno sostenere:

  • a)per l'aumento degli stipendi da corrispondersi agli insegnanti elementari giusta il disposto dei precedenti articoli 20, 21 e 22;
  • b)per la maggiore misura degli aumenti sessennali che dovranno liquidarsi in conseguenza di quanto dispone l'articolo 23, capoverso secondo;
  • c)per la quota parte degli aumenti di cui agli articoli 6 e 10 della presente legge;
  • d)per il maggior contributo che i comuni dovranno versare al monte pensioni dei maestri elementari in seguito all'aumento degli stipendi. Questo maggior contributo resta determinato, per tutti i comuni, nella somma corrispondente al 5 per cento degli aumenti sugli stipendi, esclusi gli aumenti a titolo di assegno personale, di cui all'art. 22.

[2]Il concorso dello Stato stabilito da questa legge e da quella dell'11 aprile 1886, n. 3798, sara' calcolato sullo stipendio corrispondente alla classificazione della scuola vigente nell'anno al quale il concorso stesso si riferisce. Il concorso dello Stato stabilito dalla presente legge sara' dato anche per le scuole che verranno istituite dopo la promulgazione della legge stessa.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art24 · fonte del testo

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