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Saranno considerati contravventori e assoggettati all'ammenda agli effetti della legge 15 luglio 1877, n. 3961, anche coloro, presso i quali il fanciullo obbligato all'istruzione fosse abitualmente impiegato a un lavoro che non sia gia' vietato dalla legge 19 giugno 1902, numero 242.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
