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[1]Il Governo del Re entro 6 mesi dalla promulgazione della presente legge, udito il consiglio di Stato a sezioni riunite, emanera' il regolamento per l'esecuzione della presente legge, con facolta' di riordinare i servizi dell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, in quanto cio' sia richiesto per l'esecuzione della legge medesima.
[2]Al conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione sara' allegata ogni anno una succinta esposizione statistica sull'applicazione nelle varie parti del Regno della legge 15 luglio 1877, n. 3961, e della presente legge.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
