Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il concorso dello Stato nella spesa per gli edifici scolastici sara' concesso nella stessa forma e misura stabilita negli articoli 25 e 27 anche a quei comuni ed enti, che si siano procurati i capitali occorrenti indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti.
tolto: Rimane per tali comuni fermo l'obbligo di estinguere i debiti cosi' contratti in rate uguali, calcolate sul periodo di ammortamento stabilito negli articoli precedenti.
tolto: Il concorso sara' in tali casi concesso per decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione e del tesoro, osservate tutte le altre formalita' stabilite per l'approvazione del progetto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art30 · fonte del testo