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[1]I comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

[2]I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164.

[3]Le autorita' di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perche' le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.

[4]Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presentera' un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perche' piu' efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.

Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art4 · fonte del testo

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