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[1]Le scuole elementari esistenti alla data della presente legge potranno essere riordinate dai comuni a norma degli articoli precedenti 5 e 6 con deliberazioni soggette all'approvazione del consiglio provinciale scolastico. Tale riordinamento puo' anche essere provocato dal regio ispettore scolastico e deliberato dal consiglio provinciale scolastico, sentito il consiglio comunale.
[2]Il personale insegnate, che risulti disponibile pel fatto di questo riordinamento, deve essere impiegato ad istituire sia altri corsi elementari inferiori, ove si rendano necessari, sia corsi elementari superiori anche di un solo anno. Se fra il detto personale insegnante disponibile sono delle maestre, queste possono in via transitoria essere adibite all'insegnamento elementare superiore maschile, quando non possano essere impiegate nelle classi inferiori.
[3]Per nessun riordinamento eseguito in applicazione della presente legge puo' mai il comune diminuire gli stanziamenti, nella parte effettiva ordinaria, deliberati nel bilancio preventivo dell'esercizio 1904 per l'istruzione primaria e quelli comunque relativi agli stipendi e retribuzioni dei maestri, l'eventuale eccedenza sul trattamento normale viene conservata alla persona.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
