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[1]Per l'ammissione all'esame di maturita', di cui nell'articolo precedente, sara' corrisposto all'erario dello Stato una tassa di lire Gli alunni di famiglia povera che nella promozione dalla terza alla quarta elementare avranno ottenuto una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia saranno esentati dal pagamento anticipato di quella tassa; ma dovranno corrisponderla all'atto del rilascio del diploma ove nell'esame di maturita' non ottenessero i punti suddetti.
[2]Gli alunni di scuola privata o paterna nati prima del 1895, i quali, senza avere sostenuto l'esame di maturita' di cui sopra, si presenteranno agli esami di ammissione in altre classi delle scuole secondarie o di licenza delle medesime, saranno tenuti al pagamento, oltre che delle tasse ordinarie di una sopratassa di lire 20, ove non giustifichino di averla altra volta pagata.
[3]La tassa annua di iscrizione alle classi dei licei e ginnasi governativi e' aumentata di lire otto; e quella d'iscrizione alle classi degli istituti tecnici e nautici, di scuole tecniche, di scuole normali e complementari governative, e' aumentata di lire 6.
Testo in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009
