All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione, nell'esercizio finanziario 1963-64, degli articoli precedenti si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 25 marzo 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-03-04;114~art3 · fonte su Normattiva