Il corrispettivo di concessione in capitale non differito, per le opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti, sara' determinato dal Ministro per i trasporti di intesa con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici in base al progetto di cui all'art. 1 ed entro il limite massimo di L. 2300 milioni. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo vigente dal 9 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;294~art2 · fonte del testo