E' autorizzato il potenziamento tecnico ed economico della ferrovia Trento-Male', concessa all'industria privata, mediante le necessarie trasformazioni della sede, degli impianti e del materiale rotabile, secondo progetto da approvarsi dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. L'esecuzione delle opere relative alle trasformazioni della sede e degli impianti e' concessa allo stesso concessionario della ferrovia. La spesa necessaria per le trasformazioni anzidette e' a carico dello Stato nella misura massima stabilita dal successivo art. 2 mentre quella occorrente per il materiale rotabile dovra' essere sopportata dal concessionario della ferrovia.

Testo vigente dal 9 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;294~art1 · fonte del testo