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A decorrere dall'anno finanziario 1973, il contributo di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 4 marzo 1964, n. 114, in favore dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), da erogarsi all'inizio di ogni esercizio finanziario, e' stabilito in lire 5.015 milioni.

Testo in vigore dal 23 agosto 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-08-02;365~art1 · fonte su Normattiva