Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

In caso di rafferma, al personale di cui al precedente art. 1, e' dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di tre, cinque e di oltre cinque anni.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1064~art2 · fonte del testo