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In caso di rafferma, al personale di cui al precedente art. 1, e' dovuto un premio nella misura di 15, 20 o 25 giorni dell'ultima paga percepita, rispettivamente, per le ferme maturate di tre, cinque e di oltre cinque anni.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010
