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Sono soppressi i premi, le gratificazioni e le indennita' di fine ferma, di fine rafferma, di congedamento, di rendimento, nonche' di arruolamento ed i soprassoldi mensili ed i premi annui durante le rafferme, comunque consentiti dalle vigenti disposizioni in favore del personale indicato negli articoli precedenti.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1064~art3 · fonte del testo