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Alla copertura della maggiore spesa di L. 28.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1950-1951 sara' provveduta mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 265 (fondo a disposizione) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la somma di lire 9.300.000 e con gli stanziamenti gia' inscritti nel capitolo 88 dello stesso stato di previsione della spesa per la residua somma di lire 19.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1064~art4 · fonte del testo