Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1991

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991. 142 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresi' il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosita' per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 SETTEMBRE 1991, N. 313

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-02-18;46~art6 · fonte del testo