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In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge e' applicabile una sanzione amministrativa sino ad un massimo di lire 10 milioni, fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti accertati costituiscano reato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio provvedimento, il ritiro dal mercato dei prodotti non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. Dispone altresi' il sequestro dei prodotti di cui sia stata accertata la particolare pericolosita' per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel caso che l'accertamento dell'illecito amministrativo di cui al primo comma del presente articolo venga effettuato a mezzo prove di laboratorio, gli uffici provinciali dispongono, a richiesta degli interessati, la rinnovazione delle prove stesse in contraddittorio con il titolare dell'impresa o con un suo legale rappresentante.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991
