Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanita', le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-02-18;46~art7 · fonte del testo