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Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanita', le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991
