Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini
Art. 7
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Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975
