Gli organi di cui all'articolo 1, per quanto di loro competenza, hanno facolta', qualora si tratti di beni protetti in base alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, appartenenti a enti o istituti legalmente riconosciuti, di contribuire alla spesa per la realizzazione di opere di prevenzione contro i furti e l'incendio, nei limiti, con le modalita' ed alle condizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Quando sia necessario, la realizzazione delle predette opere potra' aver luogo a cura e spese degli organi anzidetti.
Testo vigente dal 10 giugno 1975
