Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 10 giugno 1975
Gli accreditamenti per le opere di cui ai precedenti articoli possono superare i limiti consentiti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 10 giugno 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-05-27;176~art3 · fonte su Normattiva