Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia. Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti. Il pagamento ai beneficiari e' effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-27;382~art16 · fonte su Normattiva