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Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilita'. Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della piu' vicina nicchia per il ricovero del personale. Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco. Il limite di 2.500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocita' superiore a 160 chilometri orari. Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.

Testo in vigore dal 24 maggio 1974 al 21 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art10 · fonte su Normattiva