Art. 13 — Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni
Articolo abrogato dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla l. 24 novembre 2006, n. 286.
Abrogato dal 29 novembre 2006
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, della questione di legittimità costituzionale - sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria regionale del Molise - dell'art. 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001. Il rimettente ha addotto argomenti sufficienti per illustrare l'irragionevolezza del differente trattamento riservato dalla disposizione censurata agli affini rispetto ai parenti, in considerazione della dedotta omogeneità delle due categorie di familiari, con conseguente asserita lesione del principio di eguaglianza.
Art. 2 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 17, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, censurati, in riferimento al principio di legittimo affidamento nella certezza e sicurezza giuridica del diritto ed agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono - per le situazioni ancora pendenti - l'espressa abrogazione, da parte del legislatore o del Governo delegato all'emanazione di uno o più decreti, delle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni, ove siano incompatibili con quelle di cui alla legge n. 383 del 2001, che ha soppresso tale tributo. Il giudice a quo , infatti, nel chiedere alla Corte una pronuncia additiva ad effetti abrogativi e retroattivi, prospetta un petitum generico, avendo omesso di precisare quali siano le norme previgenti che dovrebbero essere espressamente e retroattivamente abrogate in ragione della incompatibilità con quelle vigenti. Inoltre, il petitum del rimettente comporta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della pronuncia additiva richiesta, nessuna delle quali appare costituzionalmente vincolata e la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, soprattutto ove si consideri che, in materia di successione di leggi, il legislatore ha ampia discrezionalità di modulare nel tempo la disciplina introdotta, con l'unico limite della ragionevolezza (nella specie non superato). - Sulla ampia discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di successione di leggi nel tempo v., citate, ex plurimis , sentenza n. 308/2002 e ordinanza n. 108/2002. - V., citate, sentenza n. 291/2001, ordinanze n. 399, n. 273 e 260/2005.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 13 Primi interventi per il rilancio dell'economia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2001
urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art13 · fonte su Normattiva