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Art. 16 — Disposizioni antielusive

Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247)). 12 Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 5) che "L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004."

Testo in vigore dal 2 dicembre 2005 al 1 gennaio 2027

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art16 · fonte su Normattiva