Primi interventi per il rilancio dell'economia

Art. 3 — Disposizioni di attuazione

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Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonche' le modalita' di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 2001 al 25 aprile 2002

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/2004

    Questione infondata
    23 gennaio 2004

    L'art. 3, comma 4, della legge n. 383 del 2001, nella parte in cui prevede le modalità per la determinazione delle regolazioni contabili degli effetti finanziari derivanti per lo Stato, le Regioni e gli enti locali in conseguenza della previsione di cui all'art. 1, non è in contrasto con l'art. 36 dello statuto della Regione Siciliana e con l'art. 2 delle relative norme di attuazione né con gli artt. 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, contrariamente a quanto assume la regione ricorrente non si pone né un problema di riparto del gettito fiscale, essendo il gettito delle imposte sostitutive di spettanza regionale, per la cui attribuzione si fa ricorso all'ordinario sistema di versamento unitario dei tributi né un problema di mancata partecipazione regionale alla determinazione del riparto stesso in quanto l'eventuale ricorso a regolazioni contabili da effettuare in sede di Conferenza unificata per l'attuazione della normativa in esame può costituire, comunque, un momento di garanzia per la tutela degli interessi regionali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale. - Sul principio della partecipazione della Regione in procedimenti che la riguardino, v. citate, sentenze n. 92/2003 e n. 156/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 81 cost. · Art. 1 Primi interventi per il rilancio dell'economia · Art. 3 Primi interventi per il rilancio dell'economia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-10-18;383~art3 · fonte su Normattiva