[1]Liquidazione dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata (articolo 1, comma 412, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
[2]1. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attivita' di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 243 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta e' versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 9 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al medesimo testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, ferma la sanzione di cui all'articolo 38, comma 2, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, con l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 97 del suddetto testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
