Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

Art. 11 — Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000. Leggi il testo vigente →

I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nel precedente articolo 9. La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 122/1996

    Parametro
    18 aprile 1996

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17 giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanzia…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 81 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art11 · fonte su Normattiva