Art. 11 — Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati
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I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nel precedente articolo 9. La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
